Separazione personale dei coniugi.
[Rito ante Cartabia]
COME FUNZIONA:
La separazione personale dei coniugi può essere giudiziale o consensuale.
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili.
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(Nella sezione "Risorse" di questo sito è disponibile il fac-simile della dichiarazione sostitutiva sullo stato patrimoniale e reddituale in uso presso il Tribunale di Barcellona P.G. ai fini della emissione dei provvedimenti provvisori ex art. 708 cpc)